Differenza fra bicicletta elettrica e ciclomotore elettrico
Vi è mai venuto il dubbio che esista una differenza legale fra bicicletta e ciclomotore?
Stiamo parlando delle loro versioni elettriche, chiaramente.
Genericamente, quando vediamo una 2 ruote magra, piccolina di telai e motore ma con ruote dall’ampio diametro diciamo “ecco una bicicletta elettrica!”, però alcune volte ci stiamo sbagliando…esistono infatti:
1) Bicicletta a pedalata assistita o pedelec (velocipedi)
2) Bicicletta a motore di solito elettrico (ciclomotori) ma può essere anche con motore a
combustione interna (a scoppio).
Le differenza di TIPO
1) La biciclette a pedalata assistita hanno la caratteristica principale che il motore non deve essere in funzione quando non si pedala. Il motore ausiliario si deve comunque fermare quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o quando il conducente smette di pedalare.
Infine il motore ausiliario elettrico non deve superare la potenza nominale massima di 0,25kW.
2) Le biciclette a motore sono tutte le restanti biciclette che abbiano: un motore che funziona autonomamente anche senza la pedalata, una potenza superiore a 0,25kW o con un sistema propulsivo diverso da quello elettrico.
La bicicletta a motore per il codice della strada è parificata al ciclomotore quindi deve rispettarne le norme.
Lo stesso vale se è montato un motore che funziona sia a pedalata assistita che come motore autonomo.
ALCUNI LIMITI E DIFFERENZE NELL’USO
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Caratteristiche |
1) Bicicletta a pedalata assistita |
2)Bicicletta a motore |
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Tipo di veicolo per il codice della strada |
Velocipede |
Ciclomotore |
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Funzionamento |
Solo quando si pedala |
Anche quando non si pedala |
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Tipo di motore |
Elettrico |
Elettrico o a scoppio |
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Casco |
No |
Si |
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Assicurazione |
No |
Si |
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Patentino |
No |
Si |
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Targa |
No |
Si |
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Certificato di circolazione |
No |
Si |
Modalità operative e sanzioni
Se in seguito ad un controllo di polizia un veicolo risulta essere un ciclomotore, anziché un velocipede, lo sfortunato conducente può incorrere in una o più se non in tutte le seguenti infrazioni al Codice della Strada:
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Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di certificato di circolazione (art. 97 commi 7 e 14 CDS, sanzione pecuniaria € 131,00);
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sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di copertura assicurativa (art 193 commi 1 e 2 CDS, sanzione pecuniaria € 716,00);
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fermo amministrativo del veicolo per giorni 30 per mancanza della targa (art. 97 commi 8 e 14 CDS, sanzione pecuniaria € 65);
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Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo se il conducente senza casco (art. 171 commi 1 – 2 – 3 CDS, sanzione pecuniaria € 68,00;
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fermo amministrativo del veicolo per giorni 60 se il conducente è minorenne senza patentino. Dal 1° ottobre 2005 anche se conducente maggiorenne senza patentino non possessore di patente di guida (art. 116 comma 13 bis CDS, sanzione pecuniaria € 516,00)
Informarsi bene quindi su cosa stiamo per acquistare (ciclomotore o velocipede?) e di conseguenza fornirsi di tutto ciò che la vigente normativa prescrive in via obbligatoria.
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