Differenza fra bicicletta elettrica e ciclomotore elettrico
Vi è mai venuto il dubbio che esista una differenza legale fra bicicletta e ciclomotore?
Stiamo parlando delle loro versioni elettriche, chiaramente.
Genericamente, quando vediamo una 2 ruote magra, piccolina di telai e motore ma con ruote dall’ampio diametro diciamo “ecco una bicicletta elettrica!”, però alcune volte ci stiamo sbagliando…esistono infatti:
1) Bicicletta a pedalata assistita o pedelec (velocipedi)
2) Bicicletta a motore di solito elettrico (ciclomotori) ma può essere anche con motore a
combustione interna (a scoppio).
Le differenza di TIPO
1) La biciclette a pedalata assistita hanno la caratteristica principale che il motore non deve essere in funzione quando non si pedala. Il motore ausiliario si deve comunque fermare quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o quando il conducente smette di pedalare.
Infine il motore ausiliario elettrico non deve superare la potenza nominale massima di 0,25kW.
2) Le biciclette a motore sono tutte le restanti biciclette che abbiano: un motore che funziona autonomamente anche senza la pedalata, una potenza superiore a 0,25kW o con un sistema propulsivo diverso da quello elettrico.
La bicicletta a motore per il codice della strada è parificata al ciclomotore quindi deve rispettarne le norme.
Lo stesso vale se è montato un motore che funziona sia a pedalata assistita che come motore autonomo.
ALCUNI LIMITI E DIFFERENZE NELL’USO
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Caratteristiche |
1) Bicicletta a pedalata assistita |
2)Bicicletta a motore |
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Tipo di veicolo per il codice della strada |
Velocipede |
Ciclomotore |
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Funzionamento |
Solo quando si pedala |
Anche quando non si pedala |
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Tipo di motore |
Elettrico |
Elettrico o a scoppio |
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Casco |
No |
Si |
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Assicurazione |
No |
Si |
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Patentino |
No |
Si |
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Targa |
No |
Si |
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Certificato di circolazione |
No |
Si |
Modalità operative e sanzioni
Se in seguito ad un controllo di polizia un veicolo risulta essere un ciclomotore, anziché un velocipede, lo sfortunato conducente può incorrere in una o più se non in tutte le seguenti infrazioni al Codice della Strada:
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Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di certificato di circolazione (art. 97 commi 7 e 14 CDS, sanzione pecuniaria € 131,00);
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sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di copertura assicurativa (art 193 commi 1 e 2 CDS, sanzione pecuniaria € 716,00);
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fermo amministrativo del veicolo per giorni 30 per mancanza della targa (art. 97 commi 8 e 14 CDS, sanzione pecuniaria € 65);
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Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo se il conducente senza casco (art. 171 commi 1 – 2 – 3 CDS, sanzione pecuniaria € 68,00;
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fermo amministrativo del veicolo per giorni 60 se il conducente è minorenne senza patentino. Dal 1° ottobre 2005 anche se conducente maggiorenne senza patentino non possessore di patente di guida (art. 116 comma 13 bis CDS, sanzione pecuniaria € 516,00)
Informarsi bene quindi su cosa stiamo per acquistare (ciclomotore o velocipede?) e di conseguenza fornirsi di tutto ciò che la vigente normativa prescrive in via obbligatoria.



sono interessato a conoscere il numero dei velocipedi, il numero delle bicilette a motore elettriche, il numero delle bicilette a motore a scoppio, il numero di bicilette tradizionali, il numero di ciclomotori di piccola cilindrata acquistati negli ultimi 10 anni in Italia, suddiviso per singolo anno.
Credo sia un dato interessante per valutare la tendenza di crescita in Italia dell’utilizzo di mezzi di trasporto adue ruote sostenibile, la tendenza di flussi da una tipologia meno sostenibile ad una piu’ sostenibile (o viceversa) e le relative potenzialita’ di diffusione delle singole tipologie di mezzi.
Grazie.
vorrei trovare la normativa che definisce esattamente la bicicletta,cosa la differenzia da un triciclo, se ad una bici convenzionale a 2 ruote, vengono applicate 2 ruote laterali come si usa per le bici da bambini, è sempre da considerarsi bici, o quadriciclo,ed infine può una bici essere dotata di una copertura, rigida o movibile, per ripararsi dalle intemperie?
se potete darmi queste informazioni, o dove poterle trovare, grazie
Sicuramente può essere coperta, nulla lo vieta…a parte il peso e la successiva instabilità che ne deriverebbe.
Le rotelline, come dice il nome, non si considerano ruote a tutti gli effetti.
Il numero di ruote solitamente distingue i “cicli”
Fino ad oggi ho sempre letto della distinzione fra tricicli e quadricicli LEGGERI (la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW) e tutti gli altri.
Puoi trovare ulteriori info qui, ad esempio
http://tinyurl.com/yfd7klr
ritorniamo a considerare un triciclo; il codice ammette la pedalata assistita, non dice niente sulla copertura, ma dice anche che nelle località turistiche, i veicoli con più ruote simmetriche (richò o tricicli) ,devono essere omologati, allora, i tricicli attual-mente prodotti e non omologati,possono circolare perchè non trasportano passeggeri, o sono fuorilegge perchè hanno più ruote simme. triche?,indipendentemente se trasportano pas seggeri? i costruttori li vendono comunque, perchè non c’è piena conoscenza da parte dei vigili? grazie, sono molto interessato, perchè ho ultimato un triciclo cabinato 2 posti tan dem, vorrei capire se lo posso produrre libe ramente,senza omologazione, però ha più ruote simmetriche,come tutti(3), per cui dovrebbe essere omologato,oppure se applico un sidecar alla bici(sempre 3 ruote totali),le ruote non sono più simmetriche,quindi non c’è più bi sogno dell’omologazione?