Differenza fra bicicletta elettrica e ciclomotore elettrico

Scritto il 20 November, 2007 – 11:28 am | by admin | 478 Views

Vi è mai venuto il dubbio che esista una differenza legale fra bicicletta e ciclomotore?
Stiamo parlando delle loro versioni elettriche, chiaramente. :-)

Genericamente, quando vediamo una 2 ruote magra, piccolina di telai e motore ma con ruote dall’ampio diametro diciamo “ecco una bicicletta elettrica!”, però alcune volte ci stiamo sbagliando…esistono infatti:
1) Bicicletta a pedalata assistita o pedelec (velocipedi)

2) Bicicletta a motore di solito elettrico (ciclomotori) ma può essere anche con motore a
combustione interna (a scoppio).

Le differenza di TIPO

1) La biciclette a pedalata assistita hanno la caratteristica principale che il motore non deve essere in funzione quando non si pedala. Il motore ausiliario si deve comunque fermare quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o quando il conducente smette di pedalare.
Infine il motore ausiliario elettrico non deve superare la potenza nominale massima di 0,25kW.

2) Le biciclette a motore sono tutte le restanti biciclette che abbiano: un motore che funziona autonomamente anche senza la pedalata, una potenza superiore a 0,25kW o con un sistema propulsivo diverso da quello elettrico.
La bicicletta a motore per il codice della strada è parificata al ciclomotore quindi deve rispettarne le norme.
Lo stesso vale se è montato un motore che funziona sia a pedalata assistita che come motore autonomo.

ALCUNI LIMITI E DIFFERENZE NELL’USO

Caratteristiche

1) Bicicletta a pedalata assistita

2)Bicicletta a motore

Tipo di veicolo per il codice della strada

Velocipede

Ciclomotore

Funzionamento

Solo quando si pedala

Anche quando non si pedala

Tipo di motore

Elettrico

Elettrico o a scoppio

Casco

No

Si

Assicurazione

No

Si

Patentino

No

Si

Targa

No

Si

Certificato di circolazione

No

Si

Modalità operative e sanzioni

Se in seguito ad un controllo di polizia un veicolo risulta essere un ciclomotore, anziché un velocipede, lo sfortunato conducente può incorrere in una o più se non in tutte le seguenti infrazioni al Codice della Strada:

  • Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di certificato di circolazione (art. 97 commi 7 e 14 CDS, sanzione pecuniaria € 131,00);

  • sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di copertura assicurativa (art 193 commi 1 e 2 CDS, sanzione pecuniaria € 716,00);

  • fermo amministrativo del veicolo per giorni 30 per mancanza della targa (art. 97 commi 8 e 14 CDS, sanzione pecuniaria € 65);

  • Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo se il conducente senza casco (art. 171 commi 1 – 2 – 3 CDS, sanzione pecuniaria € 68,00;

  • fermo amministrativo del veicolo per giorni 60 se il conducente è minorenne senza patentino. Dal 1° ottobre 2005 anche se conducente maggiorenne senza patentino non possessore di patente di guida (art. 116 comma 13 bis CDS, sanzione pecuniaria € 516,00)

Informarsi bene quindi su cosa stiamo per acquistare (ciclomotore o velocipede?) e di conseguenza fornirsi di tutto ciò che la vigente normativa prescrive in via obbligatoria.

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