20 November 2007 ~ 13 Commenti

Differenza fra bicicletta elettrica e ciclomotore elettrico

Vi è mai venuto il dubbio che esista una differenza legale fra bicicletta e ciclomotore?
Stiamo parlando delle loro versioni elettriche, chiaramente. icon smile Differenza fra bicicletta elettrica e ciclomotore elettrico

Genericamente, quando vediamo una 2 ruote magra, piccolina di telai e motore ma con ruote dall’ampio diametro diciamo “ecco una bicicletta elettrica!”, però alcune volte ci stiamo sbagliando…esistono infatti:
1) Bicicletta a pedalata assistita o pedelec (velocipedi)

2) Bicicletta a motore di solito elettrico (ciclomotori) ma può essere anche con motore a
combustione interna (a scoppio).

Le differenza di TIPO

1) La biciclette a pedalata assistita hanno la caratteristica principale che il motore non deve essere in funzione quando non si pedala. Il motore ausiliario si deve comunque fermare quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o quando il conducente smette di pedalare.
Infine il motore ausiliario elettrico non deve superare la potenza nominale massima di 0,25kW.

2) Le biciclette a motore sono tutte le restanti biciclette che abbiano: un motore che funziona autonomamente anche senza la pedalata, una potenza superiore a 0,25kW o con un sistema propulsivo diverso da quello elettrico.
La bicicletta a motore per il codice della strada è parificata al ciclomotore quindi deve rispettarne le norme.
Lo stesso vale se è montato un motore che funziona sia a pedalata assistita che come motore autonomo.

ALCUNI LIMITI E DIFFERENZE NELL’USO

Caratteristiche

1) Bicicletta a pedalata assistita

2)Bicicletta a motore

Tipo di veicolo per il codice della strada

Velocipede

Ciclomotore

Funzionamento

Solo quando si pedala

Anche quando non si pedala

Tipo di motore

Elettrico

Elettrico o a scoppio

Casco

No

Si

Assicurazione

No

Si

Patentino

No

Si

Targa

No

Si

Certificato di circolazione

No

Si

Modalità operative e sanzioni

Se in seguito ad un controllo di polizia un veicolo risulta essere un ciclomotore, anziché un velocipede, lo sfortunato conducente può incorrere in una o più se non in tutte le seguenti infrazioni al Codice della Strada:

  • Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di certificato di circolazione (art. 97 commi 7 e 14 CDS, sanzione pecuniaria € 131,00);

  • sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di copertura assicurativa (art 193 commi 1 e 2 CDS, sanzione pecuniaria € 716,00);

  • fermo amministrativo del veicolo per giorni 30 per mancanza della targa (art. 97 commi 8 e 14 CDS, sanzione pecuniaria € 65);

  • Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo se il conducente senza casco (art. 171 commi 1 – 2 – 3 CDS, sanzione pecuniaria € 68,00;

  • fermo amministrativo del veicolo per giorni 60 se il conducente è minorenne senza patentino. Dal 1° ottobre 2005 anche se conducente maggiorenne senza patentino non possessore di patente di guida (art. 116 comma 13 bis CDS, sanzione pecuniaria € 516,00)

Informarsi bene quindi su cosa stiamo per acquistare (ciclomotore o velocipede?) e di conseguenza fornirsi di tutto ciò che la vigente normativa prescrive in via obbligatoria.

pf button both Differenza fra bicicletta elettrica e ciclomotore elettrico

13 commenti to “Differenza fra bicicletta elettrica e ciclomotore elettrico”

  1. giovan battista varoli 23 April 2009 at 7:47 pm Permalink

    sono interessato a conoscere il numero dei velocipedi, il numero delle bicilette a motore elettriche, il numero delle bicilette a motore a scoppio, il numero di bicilette tradizionali, il numero di ciclomotori di piccola cilindrata acquistati negli ultimi 10 anni in Italia, suddiviso per singolo anno.
    Credo sia un dato interessante per valutare la tendenza di crescita in Italia dell’utilizzo di mezzi di trasporto adue ruote sostenibile, la tendenza di flussi da una tipologia meno sostenibile ad una piu’ sostenibile (o viceversa) e le relative potenzialita’ di diffusione delle singole tipologie di mezzi.
    Grazie.

  2. findus 11 October 2009 at 10:14 pm Permalink

    vorrei trovare la normativa che definisce esattamente la bicicletta,cosa la differenzia da un triciclo, se ad una bici convenzionale a 2 ruote, vengono applicate 2 ruote laterali come si usa per le bici da bambini, è sempre da considerarsi bici, o quadriciclo,ed infine può una bici essere dotata di una copertura, rigida o movibile, per ripararsi dalle intemperie?
    se potete darmi queste informazioni, o dove poterle trovare, grazie

  3. admin 11 October 2009 at 10:35 pm Permalink

    Sicuramente può essere coperta, nulla lo vieta…a parte il peso e la successiva instabilità che ne deriverebbe.
    Il numero di ruote solitamente distingue i “cicli” :-) Le rotelline, come dice il nome, non si considerano ruote a tutti gli effetti.
    Fino ad oggi ho sempre letto della distinzione fra tricicli e quadricicli LEGGERI (la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW) e tutti gli altri.

    Puoi trovare ulteriori info qui, ad esempio
    http://tinyurl.com/yfd7klr

  4. findus 13 June 2010 at 9:16 pm Permalink

    ritorniamo a considerare un triciclo; il codice ammette la pedalata assistita, non dice niente sulla copertura, ma dice anche che nelle località turistiche, i veicoli con più ruote simmetriche (richò o tricicli) ,devono essere omologati, allora, i tricicli attual-mente prodotti e non omologati,possono circolare perchè non trasportano passeggeri, o sono fuorilegge perchè hanno più ruote simme. triche?,indipendentemente se trasportano pas seggeri? i costruttori li vendono comunque, perchè non c’è piena conoscenza da parte dei vigili? grazie, sono molto interessato, perchè ho ultimato un triciclo cabinato 2 posti tan dem, vorrei capire se lo posso produrre libe ramente,senza omologazione, però ha più ruote simmetriche,come tutti(3), per cui dovrebbe essere omologato,oppure se applico un sidecar alla bici(sempre 3 ruote totali),le ruote non sono più simmetriche,quindi non c’è più bi sogno dell’omologazione?

  5. domenico 22 September 2010 at 6:59 pm Permalink

    Io sono in possesso di uno scooter che funziona solo ed esclusivamente con un motore elettrico di 24w 14 A. Non ha la pedalata assistita, ne motore a scoppio. A che classe viene assegnato?

  6. Antonino Riggio 19 November 2010 at 11:52 am Permalink

    Hò acquistato uno scooter elettrico della ZENITH PROJECT di Alcamo (TP.)Sicilia,funziona sia a pedalata assistita ed anche senza pedalata assistita(premendo una leva manualmente e supera i 25 km.orari,a detta del venditore NON NECESSITA di casco,di assicurazione,di targa,di bollo e di immatricolazione.Desidero sapere se questo mezzo è omologato per la circolazione in strada e se vado incontro a sanzione,in tal caso Le sarei grato se mi potete informare sulla normativa per richiedere la risoluzione del contratto e richiedere il rimborso dei 2.395,00 Euro pagati per l’acquisto.La ringrazio e Le invio cordiali saluti.Riggio Antonino

  7. admin 19 November 2010 at 9:31 pm Permalink

    Ma è l’OSCAR???
    La normativa non te la so citare, però sono quasi certo che per stare in regola quello scooter dovresti omologarlo, targarlo, mettere il casco, l’assicurazione, ecc.
    Se la pedalata assistita si può disattivare, è una certezza.

    Oltretutto, se è l’OSCAR della Zenith allora è facilissimo che la prima pattuglia che ti ferma ti chieda i documenti, in quanto esteticamente si presenta proprio come uno scooter e NON come una bici elettrica!
    Insomma… che una bici elettrica possa superare i 25 km/h e andare anche senza pedalata assistita è possibile, non è corretto, non è legale, ma possibile.
    Essere fermati dalle forze dell’ordine è quasi impossibile, ma se invece si circola con questo “coso” che si presenta come uno scooter, allora le probabilità di essere fermati crescono notevolmente!

  8. Antonino Riggio 19 January 2011 at 12:10 pm Permalink

    Grazie per la risposta,comunque hò provato con lettere raccomandate di riconsegnare lo scooter elettrico OSCAR PLUS della Zenith Project di Alcamo (TP)chiedendo il rimborso della somma pagata di €.2.395,00 inquanto,come risulta in base alla legge e per quanto mi hai detto nella risposta ,che il suddetto scooter risulterebbe illegale,ma purtroppo l’azienda produttrice non ne vuole sapere ed è pronta a sfidarmi legalmente,penso proprio che dovrò andare da un avvocato per procedere giudiziariamente per riottenere il rimborso.Riggio Antonino

  9. admin 19 January 2011 at 12:45 pm Permalink

    Mi raccomando tienici aggiornati, ultimamente ho pochissimo tempo da dedicare al blog, ma è importante dare visibilità a comportamenti scorretti di questo tipo.

  10. ciccio 27 January 2011 at 1:02 am Permalink

    A RAGA,MA QUESTI FANNO LA PUBBLICITA’AL CENTRO COMMERCIALE IL POSEIDON DI CARINI DI QUESTI COSI, DA QUANDO E APERTO. E PRIMA LA FACEVANO AL CENTRO COMMERCIALE DI CASTELVETRANO. MA POSSIBBILE CHE SE FOSSERO ILLEGALI NESSUNO SE NE E’ MAI ACCORTO CHE QUESTI PRENDONO IN GIRO LA GENTE? IO NON VOGLIO DIRE CHE SONO DEI DISONESTI, MA VI POSSO ASSICURARE CHE AD ALCAMO NE GIRANO UN BEL PO DI QUESTI CICLI.QUINDI O SE NE FREGANO DI CONTROLLARLI OPPURE SONO IN REGOLA.TI CONSIGLIO DI FARLO VEDERE AL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI EX MOTORIZZAZIONE CIVILE E LORO SICURAMENTE TI DARANNO LA RISPOSTA CORRETTA PRIMA DI INTRAPRENDERE UN’AZIONE LEGALE E TI FAI RILASCIARE UN DOCUMENTO DI CONFORMITA’ DEL VEICOLO CHE ATTESTA LA CATEGORIA A CUI APPARTIENE . IO LO VOLEVO ACQUISTARE MA DOPO LE VOSTRE DICHIARAZIONI E MEGLIO ASPETTARE.SE SEGUI IL MIO CONSIGLIO, CORTESEMENTE FAMMI SAPERE COSA TI RISPONDONO.


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